Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 08/06/2001 n. 325

3. Se non vi è l'indicazione dei beni, l'espropriato può chiedere all'autorità che ha emesso il Decreto di esproprio di determinare la parte del bene espropriato che non serve più per la realizzazione dell'opera pubblica o di pubblica utilità. (L)

Art. 48 (L) Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella parziale

1. Il corrispettivo della retrocessione, se non è concordato dalle parti, è determinato dall'ufficio tecnico erariale o dalla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, su istanza di chi vi abbia interesse, sulla base dei criteri applicati per la determinazione dell'indennità di esproprio e con riguardo al momento del ritrasferimento. (L)

2. Avverso la stima, è proponibile opposizione alla corte d'appello nel cui distretto si trova il bene espropriato. (L)

3. Per le aree comprese nel suo territorio e non utilizzate per realizzare le opere oggetto della dichiarazione di pubblica utilità, il Comune può esercitare il diritto di prelazione, entro il termine di centottanta giorni, decorrente dalla data in cui gli è notificato l'accordo delle parti, contenente con precisione i dati identificativi dell'area e il corrispettivo, ovvero entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto che ha determinato il corrispettivo. Le aree così acquisite fanno parte del patrimonio indisponibile. (L) Capo XI L'occupazione temporanea

Art. 49 (L-R) L'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio

1. L'autorità espropriante può disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dell'articolo 12, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti. (L)

2. Al proprietario del fondo è notificato, nelle forme degli atti processuali civili, un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che dispone l'occupazione temporanea. (L)

3. Al momento della immissione in possesso, è redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi. (L) 4.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in cui si utilizzano beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilità. (L)

Art. 50 (L-R) Indennità per l'occupazione

1. Nel caso di occupazione di un area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua. (L) 2.

3. Contro la determinazione della commissione, è proponibile l'opposizione alla stima. Si applicano le disposizioni dell'articolo 54, in quanto compatibili. (L) Titolo III Disposizioni particolari

Art. 51 (L-R) L'espropriazione per opere militari

1. Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilità delle opere destinate alla difesa militare ed individua i beni da espropriare. (L) 2.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo II. (L)

4. Nulla è innovato in ordine alla disciplina sulle servitù militari. (L)

Art. 52 (L) L'espropriazione di beni culturali

1. Nei casi di espropriazione per fini strumentali e per interesse archeologico, previsti dagli articoli 92, 93 e 94 del Testo Unico approvato con il Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente Testo Unico. (L) Titolo IV Disposizioni sulla tutela giurisdizionale

Art. 53 (L) Disposizioni processuali

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del Testo Unico. (L)

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 23-bis della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotto dall'articolo 4 della Legge 21 luglio 2000, n. 205, per i giudizi aventi per oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità. (L)

3. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa. (L)

Art. 54 (L) Opposizioni alla stima

1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi alla corte d'appello, nel cui distretto si trova il bene espropriato, gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità. (L)

2. L'opposizione di cui al comma 1 va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica del Decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al Decreto di esproprio. (L)

3. L'opposizione alla stima è proposta con atto di citazione notificato all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il proprietario del bene, ovvero notificato all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore dell'espropriazione. (L)

4. L'atto di citazione va notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennità. (L)

5. Trascorso il termine per la proposizione dell'opposizione alla stima, l'indennità è fissata definitivamente nella somma risultante dalla perizia. (L) Titolo V Norme finali e transitorie

Art. 55 (L) Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996

1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità alla data del 30 settembre 1996, ai fini della determinazione del risarcimento del danno si applicano i criteri previsti dall'articolo 43, con esclusione della riduzione del quaranta per cento e con l'incremento dell'importo nella misura del dieci per cento. (L)

2. Il comma 1 si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1997. (L)

Art. 56 (L) Disposizioni sulla determinazione dell'indennità di espropriazione

1. Il soggetto già espropriato alla data dell'entrata in vigore della Legge 8 agosto 1992, n. 359, può accettare l'indennità provvisoria con esclusione della riduzione del quaranta per cento, di cui all'articolo 37, se alla stessa data risultava ancora contestabile la determinazione dell'indennità di esproprio. (L)

Art. 57 (L) Ambito di applicazione della normativa sulle diverse fasi del procedimento

1. Le disposizioni del presente Testo Unico si applicano anche se è stato già apposto su un bene un vincolo preordinato all'esproprio, ovvero se già vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, per le fasi procedimentali non ancora concluse. (L)

2. Restano in vigore le disposizioni regionali che attribuiscono ad autorità diverse dal presidente della Regione la competenza ad adottare atti del procedimento espropriativo. (L)

Art. 58 (L) Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente Testo Unico, sono o restano abrogati:

1) la Legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) la Legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

3) la Legge 15 gennaio 1885, n. 2892;

4) il Regio Decreto 12 marzo 1885, n. 3003;

5) il Regio Decreto 12 marzo 1885, n. 3004;

6) l'articolo 8 della Legge 14 luglio 1887, n. 4730;

7) il Regio Decreto 3 gennaio 1889, n. 5902;

8) l'articolo 4 della Legge 20 luglio 1890, n. 6980;

9) l'articolo 37 della Legge 2 agosto 1897, n. 382;

10) la Legge 7 luglio 1902, n. 290;

11) l'articolo 4 della Legge 7 luglio 1902, n. 306;

12) l'articolo 47 della Legge 31 marzo 1904, n. 140;

13) il Regio Decreto 14 gennaio 1904, n. 27;

14) l'articolo 2 della Legge 30 giugno 1904, n. 293;

15) gli articoli 4 e 18 della Legge 8 luglio 1904, n. 351;

16) l'articolo 31 della Legge 25 giugno 1906, n. 255;

17) l'articolo 54 della Legge 19 luglio 1906, n. 390;

18) la Legge 7 luglio 1907, n. 417;

19) gli articoli 76 e 77 della Legge 7 luglio 1907, n. 429, come modificati dalla Legge 7 aprile 1921, n. 368, e dall'articolo 1 del Regio Decreto 24 settembre 1923, n. 2119;

20) gli articoli 5 e 18 della Legge 11 luglio 1907, n. 502;

21) l'articolo 58 della Legge 10 novembre 1907, n. 844;

22) l'articolo 20 della Legge 27 febbraio 1908, n. 89;

23) gli articoli 2 e 4 della Legge 6 aprile 1908, n. 116;

24) la Legge 5 luglio 1908, n. 351, modificata dall'articolo 8 della Legge 12 marzo 1911, n. 258;

25) la Legge 5 luglio 1908, n. 378;

26) gli articoli 18, 22, 46 e 64 della Legge 9 luglio 1908, n. 445;

27) gli articoli 3 e 4 della Legge 12 gennaio 1909, n. 12;

28) l'articolo 3 del Decreto-Legge 25 aprile 1909, n. 217;

29) l'articolo 3 del Decreto-Legge 6 maggio 1909, n. 264;

30) il Decreto-Legge 15 luglio 1909, n. 542;

31) gli articoli 4 e 12 della Legge 30 giugno 1909, n. 407;

32) l'articolo 2 della Legge 17 luglio 1910, n. 578;

33) l'articolo 19 della Legge 13 aprile 1911, n. 311;

34) l'articolo 28 della Legge 4 giugno 1911, n. 487;

35) l'articolo 8 della Legge 15 luglio 1911, n. 575;

36) l'articolo 3 della Legge 30 giugno 1912, n. 798;

37) la Legge 12 luglio 1912, n. 783;

38) la Legge 16 giugno 1912, n. 619;

39) la Legge 23 giugno 1912, n. 621;

40) la Legge 30 giugno 1912, n. 746;

41) la Legge 12 luglio 1912, n. 866;

42) la Legge 21 luglio 1912, n. 902;

43) la Legge 25 maggio 1913, n. 553;

44) la Legge 26 giugno 1913, n. 776;

45) la Legge 26 giugno 1913, n. 807;

46) la Legge 5 giugno 1913, n. 525;

47) il Regio Decreto 25 febbraio 1915, n. 205;

48) l'articolo 3 del Regio Decreto-Legge 29 aprile 1915, n. 582;

49) gli articoli da 173 a 185 del Testo Unico approvato col Regio Decreto 19 agosto 1917, n. 1399, come modificati dall'articolo 2 del Decreto- Legge 3 novembre 1918, n. 1857, dall'articolo 1 del Decreto-Legge 31 dicembre 1923, n. 3146, dall'articolo 27 del Decreto-Legge 9 marzo 1924, n. 494, dall'articolo 2, lettere a) e c), della Legge 24 dicembre 1928, n. 3193, dall'articolo 1 del Decreto-Legge 21 dicembre 1933, n. 1919, dalla Legge 11 dicembre 1952, n. 2467;

50) il Decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella Legge 24 agosto 1921, n. 1290;

51) gli articoli 30, secondo comma, 32, 33, 34 e 39 del Regio Decreto 8 febbraio 1923, n. 422;

52) il Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 691;

53) gli articoli 39 e 48 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

54) la Legge 3 aprile 1926, n. 686;

55) l'articolo 109 del Regio Decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

56) l'articolo 4 del Regio Decreto-Legge 8 luglio 1931, n. 981;

57) l'articolo 5 della Legge 23 marzo 1932, n. 355;

58) l'articolo 2, secondo comma, della Legge 20 dicembre 1932, n. 1849, come sostituito dalla Legge 8 marzo 1968, n. 180;

59) il Testo Unico delle disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato col Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, limitatamente agli articoli 29, 33, 34 e 123 ed alle altre norme riguardanti l'espropriazione;

60) l'articolo 46, quarto comma, del Testo Unico approvato col Regio Decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

61) l'articolo 1 del Regio Decreto-Legge 2 febbraio 1939, n. 302, convertito nella Legge 2 giugno 1939, n. 739, come modificato dalla Legge 2 aprile 1968, n. 426;

62) gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150;

63) l'articolo 7 del Decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154;

64) l'articolo 71 del Decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261;

65) l'articolo 4 del Decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598;

66) gli articoli 2 e 5 del Decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409;

 

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